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Sport e Sportivita'

Discussione in 'Chiacchiere sul Tennis Tavolo' iniziata da alexd12, 11 Mag 2013.

Status Discussione:
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  1. alexd12

    alexd12 Utente Attivo

    Nome e Cognome:
    Alessandro Daneluzzi
    D2 la squadra piu' forte rinuncia a giocare l'ultima partita per un accoppiamento ai playoff presunto migliore ...
    Dire scandalosamente triste ....
     
    Ultima modifica: 11 Mag 2013
    A Ste.90 piace questo elemento.
  2. politiz29

    politiz29 attaccante... nà volta!

    Nome e Cognome:
    Tiziano Poli
    Categoria Atleta:
    Non Tesserato
    ...è dire poco
     
  3. filiberto50

    filiberto50 Utente Attivo

    Categoria Atleta:
    Promozionale
    Ma la rinuncia è stata preannunciata per iscritto?
    I regolamenti che seguono li ho copiaincollati dal regolamento nazionale. Può darsi che a livello lombardo ci sia qualche variazione ma, secondo me, vale la pena approfondire, soprattutto se la rinuncia non è stata preannunciata (vedi il comma 6)

    Articolo 23. - Rinuncia agli incontri di campionato.
    1. - L'eventuale rinuncia a disputare un incontro di qualsiasi fase di campionato deve essere preannunciata per iscritto con ogni mezzo e confermata subito dopo con raccomandata postale diretta alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, con le motivazioni addotte per la rinuncia, in modo che detto organismo ne abbia notizia almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro. La Commissione stessa provvede, con i mezzi più idonei, ad avvisare la squadra avversaria ed il personale arbitrale designato che l’incontro è annullato.
    4. - La rinuncia ad un solo incontro, a condizione che sia stata presentata secondo le norme del comma 1, è
    sanzionata con:
    a) la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento;
    b) la penalizzazione di un punto in classifica;
    c) l'ammenda pari all'importo di due volte la cauzione. L'eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, previa presentazione della relativa documentazione. Tale rimborso non potrà, comunque, essere superiore all’ammenda prima citata;
    d) la cauzione è comunque incamerata.
    Il pagamento della/e ammenda/e ed il reintegro della/e cauzione/i dovrà avvenire come disposto all’articolo 7
    comma 6.
    5.a) l’esclusione della rinunciataria dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale;
    b) il pagamento delle spese eventualmente sostenute dal personale arbitrale;
    c) l’ammenda pari all'importo di due volte la cauzione. Eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra
    avversaria potrà essere richiesto alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, previa presentazione della
    relativa documentazione, secondo quanto previsto al comma 4 lettera c) ;
    d) la squadra rinunciataria è retrocessa, nella stagione successiva, nel livello di Campionato Regionale più basso esistente;
    e) la cauzione è comunque incamerata.
    6. - La rinuncia senza preavviso, anche se costituisce la prima rinuncia, e la rinuncia al campionato quando esso è già iniziato, sono sanzionate come indicato al comma 5.
     
    Ultima modifica: 12 Mag 2013
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