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Sarà radiazione?

Discussione in 'Regole e Regolamenti' iniziata da ALENOK78, 11 Gen 2007.

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  1. ALENOK78

    ALENOK78 salentino doc

    Nome e Cognome:
    alessandro nocco
    Squadra:
    asd tt uggiano la chiesa
    Cosa succede se una squadra non si presenta ad una partita di campionato. Sarà squalificata per tutta l'annata o radiata la società?:eek:
     
  2. lele

    lele Table tennis for ever !

    Categoria Atleta:
    Non Tesserato
    da noi perde l'incontro seccamente per w.o. e riceve una multa sicuramente.
     
  3. tspbamboo

    tspbamboo W la PIZDA

    Nome e Cognome:
    Tsp e Bamboo
    Squadra:
    Toro
    Credo che la società paghi una multa, la squadra perda l'incontro ed un punto di penalizzazione.
     
  4. ALENOK78

    ALENOK78 salentino doc

    Nome e Cognome:
    alessandro nocco
    Squadra:
    asd tt uggiano la chiesa
    Io ho sentito che una squadra sarà radiata, ma non mi sembra vero che possa essere per un solo incontro.
     
  5. Fa-Rin

    Fa-Rin Harry Topper

    Categoria Atleta:
    4a Cat.
    Squadra:
    CUS Catania
    E' proprio così:approved:
     
  6. Rorschach

    Rorschach Utente Attivo

    Categoria Atleta:
    Non Tesserato
    Dovete avvisare in anticipo per ricevere meno danno.
    Ti cito il regolamento federale:

    Articolo 24. - Rinuncia agli incontri di campionato.
    1. - L'eventuale rinuncia a disputare un qualsiasi incontro di campionato deve essere preannunciata
    telegraficamente e confermata subito dopo con raccomandata postale diretta all'organo o organismo a cui è stata
    affidata la gestione del campionato stesso, con le motivazioni addotte per la rinuncia, in modo che detto organo o
    organismo ne abbia notizia almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro. L'organo stesso provvede, coi
    mezzi più idonei, ad avvisare la squadra avversaria ed il personale arbitrale designato che l’incontro è annullato.

    2. - Finché non perviene dall'organo o organismo che gestisce il campionato la comunicazione ufficiale di
    annullamento dell'incontro, tanto la squadra avversaria quanto il personale arbitrale sono tenuti a presentarsi

    3. - Se la dichiarazione di rinuncia, o almeno il suo preavviso telegrafico, non perviene all’organo o organismo
    competente almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro, ove l'organo o organismo stesso non riesca ad
    avvertire dell’annullamento dell’incontro, sia la squadra avversaria che il personale arbitrale, prima della loro
    partenza, e se essi, in tutto o in parte, si presentano in campo, le spese relative di viaggio e di quant'altro è occorso
    per la trasferta sono poste a carico della rinunciataria.

    4. - La rinuncia ad un solo incontro, a condizione che sia stata presentata secondo le norme del comma 1, è
    sanzionata con:
    a) la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento;
    b) la penalizzazione di un punto in classifica;
    c) l'ammenda pari all'importo di due volte la cauzione. L'eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra
    avversaria potrà essere richiesto alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, previa presentazione della
    relativa documentazione. Tale rimborso non potrà, comunque, essere superiore all’ammenda prima citata;
    d) l'obbligo di pagare l'ammenda prima del successivo incontro di campionato, con l'onere di consegnare al
    Giudice Arbitro di tale successivo incontro la prova di aver effettuato il versamento. Il Giudice Arbitro allega a
    referto la prova ricevuta, altrimenti non dà inizio all'incontro e la squadra inadempiente è considerata
    rinunciataria senza preavviso;
    e) la cauzione è comunque incamerata.

    5. - Quando è già stata sanzionata una prima rinuncia come indicato al comma 4, la rinuncia ad un secondo
    qualsiasi incontro del campionato è sanzionata con:
    a) l’esclusione della rinunciataria dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in
    precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale;
    b) il pagamento delle spese eventualmente sostenute dal personale arbitrale;
    c) l’ammenda pari all'importo di due volte la cauzione. Eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra
    avversaria potrà essere richiesto alla Commissione Nazionale Gare a Squadre, previa presentazione della
    relativa documentazione, secondo quanto previsto al comma 4 punto c);
    d) la squadra rinunciataria è retrocessa, nella stagione successiva, nel livello di Campionato Regionale più basso
    esistente;
    e) la cauzione è comunque incamerata.

    6. - La rinuncia senza preavviso, anche se costituisce la prima rinuncia, e la rinuncia al campionato quando esso è
    già iniziato, sono sanzionate come indicato al comma 5. Tuttavia, se la mancata presentazione in campo della
    squadra ospite è dovuta a guasti all'automezzo, attestati dal soccorso A.C.I., comunque non considerati come causa
    di forza maggiore, si applicherà il comma 4 e non sarà considerata come prima o seconda rinuncia.


    Ciao.
     
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