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Omologazione impianti tennistavolo

Discussione in 'Regole e Regolamenti' iniziata da bigeorge, 5 Set 2017.

Status Discussione:
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  1. bigeorge

    bigeorge Utente Attivo

    Qualifica Tecnico:
    Allenatore FITeT
    Categoria Atleta:
    3a Cat.
    Squadra:
    ASD TT Virtus San Nazzaro 1987
    Il problema dell'omologazione è apparentemente secondario. C'è un precetto, non sembra ci sia la sanzione.
    Invece, la Società/Associazione Sportiva, indipendentemente dalla sua specificità sportiva, dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08 e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiale, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali e attrezzature, ecc.) negli specifici “luoghi di lavoro” (sede della Società/Associazione e/o altri luoghi di svolgimento delle attività) N.B.: si tratta dei rischi complementariall’evento agonistico, alle sedute di preparazione o di allenamento.
    Ergo, il regolamento sulle omologazioni degli impianti è direttamente connesso al D.Lgs. 81/08, le cui violazioni sono sanzionate penalmente e/o con il pagamento di sanzioni amministrative schematizzate nel seguente prospetto:
    http://www.disva.univpm.it/sites/ww...sicurezza/Schemasanzionatorio DLgs 81-08.pdf
    Ovviamente, non è che chiunque possa decidere se all'interno della struttura sportiva vi sia stata o meno violazione al D.Lgs. 81/08, in genere è compito specifico dell'Ispettorato sul Lavoro. Invero, rimane un argomento interessante e nessun dirigente di società di tennistavolo può far finta di non vedere: all'interno della sua struttura sportiva, in caso di violazioni ne risponde in prima persona ed anche con il patrimonio personale, benchè sia società sportiva riconosciuta in forma di S.R.L..
    Vi è di più. Non solo le sanzioni sono previste per il gestore dell'impianto sportivo, bensì anche per il datore di lavoro (presidente di società) e per il lavoratore, nessuno si senta escluso, compreso l'allenatore, lo sparring, e perchè no anche l'atleta!
     
  2. senigallia

    senigallia Domenico Ubaldi

    Nome e Cognome:
    Domenico Ubaldi
    Categoria Atleta:
    Non Tesserato
    Squadra:
    Tennistavolo Senigallia
    Non mi risulta che le cose stiano così. La legge 81/08 si applica nei luoghi di lavoro e le società sportive non sono luoghi di lavoro a meno che non abbiano personale dipendente o assimilabile. E' il "tipo rapporto" esistente che determina se è o meno un luogo di lavoro e non il fatto che si svolga una attività. Tanto è vero che le comuni asd non sono obbligate ai DVR e alla formazione dei dirigenti ma solo alla informazione essendo equiparate di fatto al lavoratore autonomo che lavora in proprio.
     
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  3. eta beta

    eta beta Pnaftalin Balls

    Categoria Atleta:
    5a Cat.
    Squadra:
    TT Ossola 2000 Domodossola
    Ricevo e giro :

    " Il dlgs 81 NON SI PUÒ APPLICARE per le società sportive per due motivi. Non c'è il presupposto essenziale e cioè il datore di lavoro e gli impianti non sono di proprietà della società sportiva. Diverso è invece il centro CONI e soprattutto sono diverse le responsabilità per la Federazione italiana tennistavolo il cui datore di lavoro è il segretario generale e potrebbe essere riconosciuto il presidente pro tempore. Il datore di lavoro deve avere il "potere di spesa" per essere tale e svolgere nei confronti di altri soggetti una sovraordinazione. Forse questo succede per un paio di SSD ma sfido un giudice ad applicare anche a loro il decreto 81. Nelle altre 645 società è assolutamente impossibile. "
     
  4. bigeorge

    bigeorge Utente Attivo

    Qualifica Tecnico:
    Allenatore FITeT
    Categoria Atleta:
    3a Cat.
    Squadra:
    ASD TT Virtus San Nazzaro 1987
    In “La corretta valutazione dei rischi e applicazione del D.Lgs 231/01 nelle Associazioni sportive”, a cura dell’Ing. Giorgio Gaetani e dell’Ing. Alessio Toneguzzo (Gruppo 2G), si ricorda che il D.Lgs. 81/2008 si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. E sono individuate attività specifiche che, sulla base di ‘… particolari esigenze connesse al servizio espletato o alla peculiarità organizzativa …’, richiedono una “applicazione nel rispetto anche di altre leggi e/o decreti”.
    Tuttavia “nelle attività specifiche non vengono citate le attività sportive”; dunque le “Società/ Associazioni Sportive, indipendentemente dalla loro struttura gerarchica e organizzativa nonché dalla loro dimensione, dal loro ruolo di gestori o utilizzatori di impianti sportivi sono soggetti all’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. con l’individuazione dei fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività nello specifico luogo di lavoro (impianto sportivo)”.
    E infatti gli Enti Locali “nei documenti di appalto per affidamento del servizio per gestione degli impianti sportivi richiedono ‘l’osservanza delle norme e degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08’”.....
    --- Messaggio Unito Automaticamente, 5 Set 2017, Data originale: 5 Set 2017 ---
    .... Se facciamo riferimento ai vari luoghi di lavoro in cui operano le Società/Associazioni Sportive (es. palestre, piscine, …), “la specificità di chi opera e/o pratica attività sportive in questi luoghi" porta a considerare i ruoli di tre diverse figure:
    - proprietario della struttura (pubblico o privato): “deve garantire al gestore la rintracciabilità di tutta la documentazione relativa alla conformità legislativa della struttura e degli impianti pertinenti (es. agibilità dei locali, conformità impianti, denuncia e verifica impianti di messa a terra e scariche atmosferiche, CPI, ecc.) ed inoltre dovrà renderla disponibile, in fase di audit della sicurezza (iniziale e periodico), da parte del gestore. Nel caso degli impianti sportivi il riferimento legislativo è il D.M. 18.3.1996 integrato con il D.M. 6.6.2005 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi)”. Nel caso delle piscine “i riferimenti sono l’accordo Ministero della Salute-Regioni del 16.1.2003 e le norme tecniche relative ai requisiti di sicurezza per la progettazione, costruzione e gestione delle stesse)”;
    - gestore (associazione sportiva/ente/privato/ente pubblico): “deve garantire il rispetto della sicurezza sia in termine di esercizio dell’ impianto sportivo, della palestra, della piscina, che di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Se il gestore si avvale di lavoratori subordinati e/o subordinati di fatto (volontari) deve assolvere agli adempimenti del D.Lgs. 81/08 s.m.i.. Se vi sono terzi (Associazioni Sportive) frequentanti la palestra, la piscina, l’impianto sportivo, il gestore deve predisporre una gestione documentale dei prerequisiti relativi ai luoghi e alle attrezzature nonché dei rischi residui”;
    - utilizzatore (società/associazione sportiva): la Società/ Associazione Sportiva, “indipendentemente dalla sua specificità sportiva, dalla sua struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetta all’applicazione del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e quindi deve individuare e valutare i rischi connessi ai processi di supporto all’attività sportiva, equiparabili alle attività di tipo occupazionale (es. attività di segreteria, di movimentazione materiale, di preparazione degli attrezzi sportivi, di trasporto atleti, di manutenzione locali e attrezzature, ecc.) negli specifici ‘luoghi di lavoro’ (sede della Società/Associazione e/o altri luoghi di svolgimento delle attività)”.

    La valutazione del rischio consente al “Datore di Lavoro” di “adottare i provvedimenti opportuni per salvaguardare, in primis, la salute e la sicurezza dei ‘lavoratori’ nei ‘luoghi di lavoro’ e, contemporaneamente, la salute e la sicurezza degli addetti che a vario titolo operano all’interno degli stessi e, più in generale, degli spettatori. A tal fine la valutazione del rischio svolge la funzione essenziale di prevenzione del rischio attraverso la sua attuazione preliminare e permanente” durante tutte le fasi dell’attività lavorativa/sportiva.
    --- Messaggio Unito Automaticamente, 5 Set 2017 ---
    ........ Quali sono gli obblighi che devono essere assolti dalle Società e Associazioni Sportive nell’ambito del D.Lgs. 81/2008? un utile elenco di obblighi in ordine cronologico:
    - individuazione del “datore di lavoro” nella “figura del Presidente o del Delegato nominato dal Consiglio Direttivo, o dal Socio nominato dall’Assemblea del Soci, e comunque in funzione della specifica organizzazione”;
    - designazione del “ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) che può identificarsi anche con il “datore di lavoro”. L’art. 2 comma 1f del D.Lgs. 81/08 s.m.i. indica che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il Datore di Lavoro “può assumere anche il ruolo di RSPP e quindi DL/RSPP”. Nel documento è presente una tabella relativa all’impegno (ore e gg) minimo del RSPP;
    - individuazione dei “lavoratori” delle “attività sportive” ai sensi dell’art. 2 e art. 3 del D.Lgs. 81/08 s.m.i..Ricordando che nell’ambito delle società sportive esiste anche il lavoratore che svolge “attività di volontariato”;
    - elezione interna del “ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza” (RLS) o individuazione a livello territoriale o “comparto sportivo” secondo gli artt. 57 e 48 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
    - eventuale nomina del “Medico Competente” in funzione della “tipologia di rischio” presente nell’ambito dell’attività svolta;
    - individuazione dei soggetti con compiti di “primo soccorso” e “gestione emergenze”;
    - valutazione dei Rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
    - messa in sicurezza dei “luoghi di lavoro” (attrezzature, impiantistica, arredi, dotazioni antincendio, ecc.);
    - “informazione, formazione e addestramento degli operatori addetti alle attività sportive (vd. aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per il livello di rischio basso: ateco 2002 lettera O)”.
    --- Messaggio Unito Automaticamente, 5 Set 2017 ---
    Per concludere, interpretando la norma dovremmo chiudere tutte le palestre!
     
  5. rommel

    rommel Bruno Di Folco

    Nome e Cognome:
    Bruno Di Folco
    Qualifica Tecnico:
    Allenatore FITeT
    Categoria Atleta:
    Fuori Quadro
    Squadra:
    APD Giovanni Castello
    Il Dlgs 81/08 è una delle peggiori Leggi mai scritte, terminata di scrivere anche sull'onda emozionale derivante dalla tragedia che vide i lavoratori della Thyssenkrupp di Torino perdere la vita in un catastrofico quanto prevedibile incendio.
    Ci sono migliaia di interpretazioni di diversi Tribunali italiani e vicende che hanno visto decine di ricorsi in secondo e terzo grado; sono centinaia i libri scritti sull'argomento e c'è un giro mostruoso di soldi che "girano" attorno alla formazione di questo Decreto.
    Non sempre quanto si legge sull'argomento può essere preso per oro colato proprio perché la legge è facilmente interpretabile (la sentenza stessa ribaltata nei gradi successivi sulla multinazionale tedesca ne è la riprova).
    Ci sono vicende penali terribili come l'annegamento di una bimba in puglia in un centro estivo gestito da una società sportiva che ancora devono trovare la giusta collocazione proprio per quanto ha scritto @ttsenigallia, la palestra o in questo caso, la piscina, è o non è un luogo di lavoro?
    Non mi avventuro in considerazioni ulteriori perché davvero porterebbero ad una discussione infinita sull'argomento.
    Di sicuro la Federazione Italiana Tennistavolo ha un suo datore di lavoro con potere di spesa e un Rspp (consulente esterno) che redige il Documento di Valutazione del Rischio .
    Di sicuro la Società Sportiva dove sono Presidente non ha tutto questo ed io sono tranquillo sotto questo punto di vista.
     
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  6. eta beta

    eta beta Pnaftalin Balls

    Categoria Atleta:
    5a Cat.
    Squadra:
    TT Ossola 2000 Domodossola
    Comprendo che per molti operatori sportivi professionali le palestre siano luoghi di lavoro e come tali assogettati alle norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro (ex legge 626 e ora d.lgs. 81) .. ma se perlopiù pratichiamo nelle palestre scolastiche che sono state dichiarate a norma da vv.ff. , genio civile e quant'altro, per le categorie di lavoratori della scuola (leggi insegnanti di scienze motorie) e per scolari o studenti, non vedo perché ci dobbiamo preoccupare noi che non stiamo lavorando, che non abbiamo tecnici o allenatori subordinati ecc..

    Naturalmente ci dobbiamo preoccupare di fare attività in totale sicurezza, transennando le aree di gioco e allenamento ad una opportuna distanza da pilastri, muri (non come si vede dalle foto che arrivano da Formia), canestri da basket, sostegni da pallavolo ecc...

    Credo invece che laddove la FITeT faccia attività istituzionale in seno ad un Ente pubblico qual'è il CONI, impiegando atleti arruolati professionalmente nei Corpi Separati dello Stato (e quindi lavoratori a tutti gli effetti), fisioterapisti, massaggiatori e tecnici.. beh.. l'osservanza e l'ottemperanza alle Leggi in tema di Sicurezza sul Lavoro siano sacrosante.
     
    Ultima modifica: 6 Set 2017
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  7. bigeorge

    bigeorge Utente Attivo

    Qualifica Tecnico:
    Allenatore FITeT
    Categoria Atleta:
    3a Cat.
    Squadra:
    ASD TT Virtus San Nazzaro 1987
    Il sassolino, la pulce sull'argomento sicurezza ed omologazione degli impianti sportivi lo ha lanciato Roma con l'organizzazione dei corsi per aspiranti omologatori, e non io su questo forum.
    Incuriosito, mi sono documentato per avere consapevolezza sulle responsabilità che si assumono gestendo una palestra. Sarebbe già un passo in avanti se lo facessimo tutti.
    Sul fatto che la legge sia facilmente interpretabile, sono d'accordo Bruno, fintanto che non se ne stravolgono i contenuti. L'interpretazione avviene mediante la collazione di più norme di legge, dal codice civile e penale alle leggi speciali qual'è il d.lgs 81/2008. Certamente saranno contestabili eventuali verbali di sanzioni amministrative o ci si potrà difendere davanti ad un giudice portando i propri argomenti di difesa, parlarne qui potrà mettere tutti i malcapitati in una posizione migliore
    Aggiungo, finché la palestra è frequentata da SOLO amici che si allenano tra di loro, anch'io starei tranquillo, scegliendo gli amici giusti!
    Un pò meno se avessi una leva di atleti paganti una quota per la frequentazione di corsi di allenamento e
    proprio per niente se gestissi un Centro Federale, con allenatori, sparring e giocatori che prendono giustamente il soldo per le loro attività sportive.

    In ultimo, vi invito a leggere bene gli allegati richiesti ed il contenuto in calce al regolamento per le omologazioni, a pag. 18.
    http://www.fitet.org/la-federazione...l-omologazione-degli-impianti-di-tennistavolo

    Direi a Roma, sotto il profilo delle responsabilità, che "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Organizzare e consentire lo svolgimento di incontri di campionato nazionali o manifestazioni in palestre per le quali non ha rilasciato omologazione, equivale ad assumersi in concorso tutte le responsabilità di eventi dannosi ad atleti o persone derivanti da violazioni delle normative sulla sicurezza. Della serie, con le Omologazioni Roma sta cercando di togliersi le responsabilità di futuri ed eventuali guai che potrebbero avvenire durante l'attività sportiva, senza però fornire i mezzi e le informazioni giuste alle società i cui presidenti dovranno attrezzarsi per conto loro.
    Questa è la mia interpretazione, ovviamente. Un saluto a voi che avete discusso
     
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